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COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1 - Denominazione
Ă costituita lâassociazione, Ente del Terzo Settore (ETS), denominata âLegambiente Toscana APSâ, Associazione di Promozione Sociale. A decorrere dallâavvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dellâAssociazione nellâapposita sezione di questo, lâacronimo âAPSâ o lâindicazione di âassociazione di promozione socialeâ dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. LâAssociazione dovrĂ , da quel momento, utilizzare lâindicazione di âassociazione di promozione socialeâ o lâacronimo âAPSâ negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Art. 2 - Sede
Legambiente Toscana ha sede legale in un Comune della Toscana. Lâeventuale variazione della sede, purchĂŠ sita in detto territorio regionale, potrĂ essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederĂ formale variazione del presente Statuto. Lâeventuale modifica della denominazione sociale dovrĂ essere decisa invece dallâAssemblea Regionale dei Soci. Ă inoltre possibile istituire sedi secondarie, previa delibera dell'Assemblea Regionale dei Soci. Legambiente Toscana ispira e condivide le sue scelte e finalitĂ ai valori e ai principi statutari di Legambiente Nazionale, di cui è a tutti gli effetti articolazione associativa territoriale su scala regionale.
Art. 3 - Autonomia e assenza di scopi di lucro
Ă esclusa qualsiasi finalitĂ partitica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.
LâAssociazione non persegue scopo di lucro, nĂŠ direttamente nĂŠ indirettamente. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nellâAssociazione al fine di migliorarne lâefficienza e la qualitĂ nello svolgimento delle sue attivitĂ istituzionali. Tutte le attivitĂ associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertĂ e dignitĂ degli associati. LâAssociazione persegue, senza scopo di lucro, finalitĂ civiche, solidaristiche e di utilitĂ sociale, Â attraverso lâesercizio, in via esclusiva o principale, di una o piĂš attivitĂ dâinteresse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
Art. 4 - AttivitĂ dâinteresse generale
LâAssociazione è costituita al fine di svolgere:
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dellâattivitĂ , esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonchĂŠ alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dellâart. 5 lettera e) del Decreto Legislativo n. 117/2017, ai sensi dellâart. 3, comma 1, del D. Lgs. N. 105 del 3 agosto 2018;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni, ai sensi dellâart. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dellâart. 5 lettera h) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attivitĂ culturali, artistiche o ricreative dâinteresse sociale, incluse attivitĂ , anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivitĂ dâinteresse generale di cui al presente articolo, ai sensi dellâart. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attivitĂ turistiche dâinteresse sociale, culturale o religioso, ai sensi dellâart. 5 lettera k) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertĂ educativa, ai sensi dellâart. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge n. 125/2014, cosĂŹ come previsto dallâart. 5 lettera n) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti ai sensi dellâart. 5 lettera r) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi dellâart. 5 lettera s) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- promozione della cultura della legalitĂ , della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dellâart. 5 lettera v) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchĂŠ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivitĂ dâinteresse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunitĂ e delle iniziative, di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui allâart. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui allâart. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dellâart. 5 lettera w) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- protezione civile, ai sensi del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della Protezione Civile), ai sensi dellâart. 5 lettera y) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalitĂ organizzata, ai sensi dellâart. 5 lettera z) del Decreto Legislativo n. 117/2017.
Art. 5 - ModalitĂ per il raggiungimento delle finalitĂ
LâAssociazione per raggiungere le finalitĂ di cui allâarticolo precedente, opera attraverso campagne dâinformazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunitĂ , realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative dâinformazione e formazione, attivitĂ di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attivitĂ nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attivitĂ :
- produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- produrre stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, anche allâestero, attinenti allo scopo sociale;
- gestire attivitĂ di carattere sociale, culturale, promozionale ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, universitĂ , nei territori, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- promuovere e svolgere attivitĂ di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale, antropologico e socio economico;
- svolgere attivitĂ di educazione ambientale per il mondo della scuola, in ambito urbano e naturale, anche attraverso iniziative e campagne per estendere la conoscenza di zone dâinteresse ambientale e naturalistico;
- sostenere lâinformazione e la divulgazione in favore degli adulti;
- promuovere esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla difesa dellâambiente, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale;
- diffondere lâinformazione sulla valenza ambientale e sociale dellâagricoltura biologica e di qualitĂ , realizzando iniziative contro pratiche agricole inquinanti e lâintroduzione degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il territorio ed i beni e le risorse naturali e culturali; organizzare campi di volontariato finalizzati, a puro titolo di esempio, al recupero ambientale e di aree di interesse archeologico e culturale, al risanamento di ambienti urbani e naturali, al rimboschimento, al recupero di terre incolte, al disinquinamento di zone agricole e industrializzate, alla prevenzione degli incendi;
- sviluppare e organizzare in proprio o in collaborazione con enti ed associazioni, aventi fini istituzionali compatibili con quelli di Legambiente, servizi di vigilanza per il rispetto delle norme a tutela degli animali (dâaffezione e dâallevamento), della fauna selvatica, della flora, del suolo e dellâambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione in difesa degli ambienti urbani, del territorio, del paesaggio e della natura, del suolo e dei cambiamenti climatici;
- promuovere progetti, programmi e convenzioni regionali per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali e ambientali della regione;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a bandi, gare pubbliche, concorsi e ogni altra modalitĂ prevista dalla legge;
- promuovere e gestire attivitĂ , rivolte esclusivamente ai propri operatori, di formazione, prevenzione e dâintervento in emergenza in ambito di protezione civile;
- promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione decentrata e di educazione alla sostenibilitĂ nei Paesi in via di sviluppo, anche inviandovi personale destinato ad attuare progetti dâintervento e formazione in loco, intrattenendo a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tale attivitĂ ;
- attivare campagne internazionali in difesa dellâambiente e del clima;
- realizzare, in Italia e all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a progetti allâestero, sulla salvaguardia dellâambiente, sui cambiamenti climatici, sugli orientamenti culturali e sullâeducazione allâecologia;
- gestire e collaborare al funzionamento dei Centri di Educazione alla SostenibilitĂ (CEAS) e similari;
- promuovere e svolgere attivitĂ e iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione e alla salvaguardia della vita umana, allâautosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali, allâattuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo, alla costruzione di alternative di sviluppo sostenibile che valorizzino le identitĂ e creino benessere diffuso e durevole, alla tutela dei valori ambientali, alla difesa dei diritti di bambine, bambini e adolescenti e al miglioramento delle loro condizioni di vita, al favorire opportunitĂ di crescita e valorizzazione senza distinzione alcuna di genere, etnia, religione e/o orientamento sessuale;
- promuovere, organizzare e realizzare attivitĂ e campagne di recupero e contrasto allo spreco alimentare e di lotta alla povertĂ sociale;
- promuovere, organizzare e realizzare attivitĂ di sensibilizzazione, formazione, inclusione e integrazione di migranti e/o di altre persone svantaggiate, quali detenuti ed ex detenuti;
- utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta piĂš idonei, quali, a titolo esemplificativo, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, lâintervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili, oltre che la sensibilizzazione sui temi della legalitĂ in campo ambientale;
- contrastare i reati e le illegalitĂ ambientali in ogni loro declinazione, attraverso attivitĂ volte a:
- organizzare seminari, convegni, che si rivolgono a tutti i cittadini o a specifiche categorie;
- promuovere attivitĂ di ricerca e documentazione, anche in collaborazione con le Forze dell'ordine, sul fenomeno delle ecomafie, della criminalitĂ ambientale, della criminalitĂ organizzata, la corruzione, ogni forma di racket, usura, infiltrazioni negli appalti e strumenti per l'azione di prevenzione;
- valorizzare le competenze e le risorse degli aderenti e dei diversi soggetti impegnati nel territorio a difesa dei beni comuni, promovendo interventi di contrasto e prevenzione della criminalitĂ e la diffusione della cultura della legalitĂ ;
- promuovere una piĂš attenta cultura dei beni comuni quale condizione indispensabile per uno sviluppo economico giusto e improntato alla legalitĂ .
Le precedenti attivitĂ potranno essere svolte attraverso le seguenti azioni e modalitĂ : raccogliere fondi nelle forme consentite dalle disposizioni di legge; favorire lo sviluppo di imprese sociali; partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, societĂ di capitali, consorzi, comunque volti al perseguimento degli scopi statutari; stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attivitĂ ; compiere operazioni bancarie nonchĂŠ richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui.
Al fine di garantire la piĂš ampia partecipazione di genere, si riserva, nella composizione degli organi direttivi, un ragionevole numero minimo di cariche elettive e componenti al genere meno rappresentato.
LâAssociazione svolge le proprie attivitĂ avvalendosi in modo prevalente dellâattivitĂ di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
LâAssociazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attivitĂ di interesse generale di cui allâarticolo 4 e per il perseguimento delle finalitĂ .
In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nellâattivitĂ non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero totale dei soci persone fisiche degli associati nel rispetto di quanto previsto dallâart.16 del Codice del Terzo Settore.
Art. 6 - AttivitĂ diverse
LâAssociazione può realizzare, nei limiti di quanto verrĂ stabilito dallâapposito Decreto Ministeriale, attivitĂ diverse rispetto a quelle dâinteresse generale di cui allâart. 4 del presente Statuto, a condizioni che esse siano secondarie e strumentali. Lâindividuazione delle attivitĂ diverse rispetto a quelle dâinteresse generale può essere assunta dallâAssemblea Regionale dei Soci in forma ordinaria.
Art. 7 - Volontari e attivitĂ di Volontariato
- I volontari sono persone fisiche che condividono le finalitĂ dellâAssociazione e che, per libera scelta, prestano la propria attivitĂ tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietĂ .
- LâAssociazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attivitĂ in modo non occasionale.
- LâAssociazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dellâattivitĂ di volontariato, nonchĂŠ per la responsabilitĂ civile verso terzi.
- LâattivitĂ del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per lâattivitĂ prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- La qualitĂ di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con lâente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolga la propria attivitĂ volontaria.
SOCI, ORGANI SOCIALI, COMPITI E FUNZIONAMENTO
Art. 8 - Soci
Sono soci di Legambiente Toscana APS tutti i Circoli di Legambiente (da adesso in poi Soci-Circoli) presenti nel territorio regionale che abbiano giĂ ottenuto lâaffiliazione a Legambiente Nazionale, e il Servizio di Vigilanza Ambientale di Legambiente Toscana APS, se presente. La base associativa deve essere composta da un numero minimo di 3 Soci-Circoli, costituiti come associazioni di promozione sociale, e può comprendere Soci-Circoli costituiti come altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a patto che questi ultimi non siano in numero superiore al 50% del totale dei Soci-Circoli costituiti come associazioni di promozione sociale.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che deciderĂ sull'accoglimento o il rigetto dellâammissione, entro il termine di 60 giorni.
La delibera del Consiglio Direttivo sull'accoglimento va comunicata allâassociato e annotata sul libro dei soci. Lâassociato ha diritto di voto, per il tramite dei propri delegati, dal momento dellâaccoglimento della domanda di iscrizione.
Il rigetto della domanda dâiscrizione deve essere comunicato per iscritto entro 60 giorni, specificandone i motivi e verrĂ annotata nel libro soci. L'interessato potrĂ presentare ricorso entro i successivi 60 giorni all'Assemblea Regionale dei Soci o altro organo eletto dalla medesima, la quale si pronuncerĂ in modo definitivo nella sua prima convocazione utile. Qualora venga confermato il provvedimento di esclusione, il Consiglio Direttivo dovrĂ darne apposita comunicazione allâAssemblea dei Delegati di Legambiente Nazionale al fine di valutare la revoca dellâaffiliazione dello stesso Socio-Circolo.
I Soci-Circoli sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e a versare annualmente la quota associativa.
LâAssociazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo escludendo espressamente la temporaneitĂ della partecipazione alla vita associativa. Ă prevista l'intrasmissibilitĂ e non rivalutabilitĂ della quota dâiscrizione.
La qualitĂ di Socio-Circolo si perde:
- per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
- per morositĂ nel pagamento della quota associativa;
- per esclusione.
Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e dandone immediata comunicazione scritta al Socio-Circolo. Perdono la qualitĂ di socio per esclusione i Soci-Circoli che tengano condotte o comportamenti in contrasto coi principi e le finalitĂ dellâassociazione, delle norme statutarie o che ne danneggino gravemente lâimmagine e gli obiettivi sociali.
Il Socio-Circolo escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso allâAssemblea Regionale dei Soci, che si pronuncerĂ alla prima seduta utile.
In caso di comprovata urgenza, lâUfficio di Presidenza di Legambiente Toscana APS può decidere la sospensione immediata della qualifica di socio. Tale decisione andrĂ ratificata dal Consiglio Direttivo, da convocarsi entro i successivi 60 giorni, che delibererĂ sullâesclusione del Socio-Circolo. Qualora venga deliberato il provvedimento di esclusione, il Consiglio Direttivo dovrĂ darne immediata comunicazione scritta al Socio-Circolo escluso, il quale potrĂ presentare ricorso entro i successivi 60 giorni all'Assemblea Regionale dei Soci o ad altro organo eletto dalla medesima, la quale si pronuncerĂ in modo definitivo alla sua prima seduta utile. Qualora venga confermato il provvedimento di esclusione, il Consiglio Direttivo dovrĂ darne apposita comunicazione scritta allâAssemblea dei Delegati di Legambiente Nazionale al fine di valutare la revoca dellâaffiliazione dello stesso Socio-Circolo.
I Soci-Circoli espulsi per morositĂ , a seguito di esplicita richiesta, potranno essere riammessi, pagando una quota dâiscrizione.
La perdita, per qualunque causa, della qualifica di Socio-Circolo comporta in ogni caso lâautomatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati precedentemente eletti.
Art. 9 - Diritti e doveri dei soci
Tutti i Soci-Circoli hanno uguali diritti:
- il diritto di essere informati su tutte le attivitĂ e iniziative, nonchĂŠ di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni realizzate dallâAssociazione;
- il diritto di partecipare alle assemblee per il tramite dei propri delegati, che hanno diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
- il diritto di recedere dallâAssociazione.
I Soci-Circoli hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione medesima.
I Soci-Circoli hanno altresĂŹ lâobbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Art. 10 - Organi associativi
Sono organi di Legambiente Toscana APS:
- a) Assemblea Regionale dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Direttore;
- e) Ufficio di Presidenza;
- f) Organo di Controllo.
Art. 11 - Assemblea Regionale dei Soci
L'Assemblea Regionale dei Soci è organo deliberante di Legambiente Toscana APS ed è presieduta dal Presidente in carica. I Soci-Circoli partecipano allâAssemblea Regionale dei Soci attraverso due delegati ciascuno, individuati con cadenza annuale:
- uno di diritto, nella persona del Presidente pro-tempore del Socio-Circolo;
- uno nominato dall'Assemblea dei Soci del Socio-Circolo o da altro organo eletto dallâassemblea stessa.
Sono membri di diritto dellâAssemblea Regionale dei Soci il Presidente e il Direttore.
Art. 12 - Compiti dell'Assemblea Regionale dei Soci
Sono compiti dell'Assemblea Regionale dei Soci:
- promuovere la discussione e determinare lâindirizzo delle politiche associative di Legambiente Toscana;
- promuovere il confronto all'interno del corpo associativo costituito dagli aderenti a Legambiente nei diversi livelli presenti in Regione Toscana, decidendo eventuali occasioni di coinvolgimento e confronto di tutti i Soci-Circoli, anche attraverso una consulta regionale che promuova la partecipazione e il dialogo tra le esperienze territoriali di Legambiente;
- approvare il bilancio dâesercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio sociale qualora vengano superati i limiti di legge;
- discutere e deliberare su ogni argomento che gli altri organi associativi intendono sottoporle;
- approvare gli investimenti patrimoniali di tipo immobiliare;
- proporre e/o approvare le modifiche dello Statuto regionale;
- confermare o rigettare il provvedimento del Consiglio Direttivo di esclusione dei Soci-Circoli secondo quanto previsto dallâart.8 del presente Statuto;
- emanare e approvare regolamenti in esecuzione al presente Statuto, nonchĂŠ ogni altro atto necessario al buon andamento dell'associazione giĂ predisposto dal Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare il Presidente e il Direttore;
- nominare e revocare i componenti dellâUfficio di Presidenza;
- modificare la denominazione sociale;
- nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare lâOrgano di controllo e lâOrgano di Revisione Legale dei conti;
- eleggere i delegati regionali al Congresso Nazionale di Legambiente;
- eventualmente nominare e revocare il Comitato Scientifico e il Centro di Azione Giuridica (CEAG), qualora costituiti;
- approvare il regolamento che norma il funzionamento dellâAssemblea;
- deliberare sulla realizzazione di attivitĂ diverse fatta salva lâindicazione di altro organo eletto dalla stessa assemblea al quale attribuire tale compito;
- deliberare sulla responsabilitĂ dei componenti degli organi sociali, ai sensi dellâart.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere lâazione di responsabilitĂ nei loro confronti;
- istituire eventuali altre sedi secondarie dellâAssociazione.
Art. 13 - ModalitĂ di convocazione dell'Assemblea Regionale dei Soci e sue deliberazioni
LâAssemblea, ordinaria e straordinaria, viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo, nella seduta per convocare lâAssemblea Regionale dei Soci, delibera la data, lâora e lâordine del giorno della prima e della seconda convocazione.
Le Assemblee sono convocate tramite affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per via telematica almeno 10 giorni prima del giorno previsto.
La convocazione deve contemplare il giorno, lâora, la sede della seduta, lâordine del giorno coi punti oggetto del dibattimento, nonchĂŠ la data dell'eventuale seconda convocazione, che dovrĂ avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.
LâAssemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. LâAssemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se, nel corso della riunione, venisse sospeso il collegamento, la stessa verrĂ dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
LâAssemblea Regionale dei Soci può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
LâAssemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metĂ piĂš uno dei delegati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ă consentita lâespressione del voto per delega. A ciascun delegato può essere conferita un massimo di una delega, proveniente dallo stesso Socio-Circolo. Le deliberazioni dellâAssemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per lâapprovazione del bilancio consuntivo.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e in quelle che riguardano le loro precipue responsabilitĂ , i Consiglieri del Direttivo non hanno diritto di voto. Per le votazioni e lâelezione delle cariche sociali si procede mediante voto palese. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare agli atti assieme al verbale del dibattito, appositamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dellâAssemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.
LâAssemblea straordinaria viene convocata:
- per approvare le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione e scissione dellâAssociazione; in tal caso occorre la presenza di almeno due terzi dei componenti e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti;
- per deliberare lo scioglimento dellâAssociazione e la devoluzione del patrimonio; in tal caso lâassemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti.
Nelle Assemblee â ordinarie e straordinarie â hanno diritto al voto i delegati il cui Socio-Circolo sia in regola con il versamento della quota associativa dellâanno in corso.
L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, presieduta da persona appositamente designata dall'Assemblea Regionale dei Soci.
Il Segretario dell'Assemblea è designato dallâAssemblea Regionale dei Soci.
Art. 14 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, funzionamento e voto
Il Consiglio Direttivo è lâorgano associativo responsabile, nellâambito delle linee programmatiche definite dallâAssemblea Regionale dei Soci, della gestione e dellâamministrazione. Rimane in carica quattro anni e comunque sino alla convocazione della successiva Assemblea che nomina il nuovo Consiglio Direttivo, e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri tra un minimo di 9 e un massimo di 21, compresi il Presidente e il Direttore, eletti dall'Assemblea Regionale dei Soci e individuati tra gli iscritti dei Soci-Circoli di Legambiente Toscana APS.
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o piĂš componenti del Consiglio Direttivo, gli stessi saranno sostituiti, su proposta del Consiglio Direttivo stesso, dallâAssemblea Regionale dei Soci.
Il Consiglio Direttivo di Legambiente Toscana APS può proporre allâAssemblea Regionale dei Soci, con parere motivato, nuovi membri in aumento fino ad un massimo di 1/8 rispetto ai componenti del Consiglio in carica. I membri in aumento dovranno comunque essere eletti dallâAssemblea Regionale dei Soci.
La carica di Consigliere si perde:
- per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo;
- per revoca da parte dellâAssemblea Regionale dei Soci, a seguito di comportamenti contrastanti con gli scopi dellâAssociazione, e/o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, oppure per ogni altro comportamento ritenuto lesivo degli interessi dellâAssociazione;
- per perdita della qualitĂ di associato, a seguito del verificarsi di una o piĂš delle cause giĂ previste dallâart.8 del presente Statuto.
Venendo meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni viene convocata l'Assemblea Regionale dei Soci affinchĂŠ si provveda all'elezione dell'intero nuovo Consiglio Direttivo.
Sono invitati permanenti del Consiglio Direttivo il Presidente del Centro di Azione Giuridica regionale e il Presidente del Comitato Scientifico regionale.
Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno tre volte allâanno e ogni qualvolta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta mediante strumenti telematici. Lâavviso di convocazione deve contenere il giorno, lâora, la sede della riunione e lâordine del giorno.
Ă ammessa la possibilitĂ di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarseli, nonchĂŠ dâintervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In mancanza delle formalitĂ di convocazione, la riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica. Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le riunioni sono valide quando presenzia la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza degli intervenuti. Il Consiglio Direttivo è investito dei piĂš ampi poteri per la gestione dellâAssociazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attivitĂ che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dellâAssemblea Regionale dei Soci.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- attuare, direttamente o mediante delega allâUfficio di Presidenza, tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- attuare tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- attuare, direttamente o mediante delega allâUfficio di Presidenza, le decisioni dellâAssemblea Regionale dei Soci e definire e perseguire gli obiettivi associativi di Legambiente Toscana APS;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione fatte salve le competenze di bilancio riservate allâAssemblea Regionale dei Soci;
- svolgere un'azione di controllo dellâordinaria amministrazione posta in essere dallâUfficio di Presidenza;
- approvare tutte le operazioni contrattuali pertinenti alla progettazione e al funzionamento della struttura quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, apertura di conti correnti, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari e postali;
- eleggere e revocare, tra i propri componenti, eventualmente lâAmministratore;
- predisporre per lâAssemblea Regionale dei Soci il programma annuale di attivitĂ ;
- presentare annualmente allâAssemblea Regionale dei Soci per lâapprovazione il bilancio consuntivo;
- conferire procure generali e speciali;
- instaurare rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- proporre allâAssemblea Regionale dei Soci i regolamenti per il funzionamento dellâAssociazione e degli organi sociali;
- ricevere, accettare o respingere le domande di adesione di nuovi soci;
- ratificare e/o respingere i provvedimenti dâurgenza adottati dal Presidente;
- deliberare in ordine allâesclusione dei soci;
- determinare lâammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- deliberare la convocazione dellâAssemblea Regionale dei Soci;
- curare la tenuta dei libri sociali dellâAssociazione;
- eleggere, qualora istituito dallâAssemblea Regionale dei Soci, la Presidenza del Centro di Azione Giuridica regionale (CEAG), che coordina le attivitĂ dei suoi componenti ai sensi del regolamento generale del CEAG;
- eleggere, qualora istituito dallâAssemblea Regionale dei Soci, la Presidenza del Comitato Scientifico, e nominare i suoi componenti;
- deliberare sullâeventuale variazione della sede allâinterno dello stesso comune.
Art. 16 - Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dellâAssociazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Ă eletto dallâAssemblea Regionale dei Soci tra gli iscritti dei Soci-Circoli di Legambiente Toscana APS, rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile, convoca gli organismi dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento.
Il Presidente convoca e assicura l'esecuzione delle deliberazioni dellâAssemblea Regionale dei Soci e degli altri organi dell'associazione. Adotta, in caso di necessitĂ , atti dâurgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può movimentare conti correnti bancari e richiedere con delibera del Consiglio Direttivo la loro apertura, come quella di fideiussioni, leasing e affidamenti bancari e, con delibera dellâAssemblea Regionale dei Soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare e richiedere mutui ipotecari.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Direttore. In caso di assenza o impedimento di questâultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
Art.17 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente
La carica di Presidente si perde per:
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dellâAssemblea Regionale dei Soci, a seguito di un comportamento contrastante con gli scopi dellâAssociazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dellâAssociazione;
- perdita della qualitĂ di associato a seguito del verificarsi di una o piĂš delle cause previste dallâart.8 del presente Statuto.
Qualora il Presidente cessi dallâincarico, il Direttore o, in subordine, il Consigliere anagraficamente piĂš anziano, entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, dovrĂ convocare lâAssemblea Regionale dei Soci al fine di procedere allâelezione del nuovo Presidente. Fino a tale data, il Direttore rappresenta legalmente lâassociazione limitandosi allo svolgimento dellâattivitĂ di ordinaria amministrazione.
Art. 18 - Il Direttore
Il Direttore è nominato dallâAssemblea Regionale dei Soci, tra gli iscritti dei Soci-Circoli di Legambiente Toscana APS, rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il Direttore coordina lâattivitĂ amministrativa dellâAssociazione, ha la responsabilitĂ del corretto funzionamento della struttura associativa e svolge tutti i compiti che gli sono assegnati dallâAssemblea Regionale dei Soci e dal Consiglio Direttivo.
Svolge lâattivitĂ di gestione dei collaboratori e delle risorse umane. Coordina, altresĂŹ, i rapporti e le relazioni tra la sede regionale e i Circoli soci di Legambiente Toscana.
In caso di assenza o temporaneo impedimento, ovvero di cessazione dallâincarico del Presidente, il Direttore lo sostituisce assumendo il ruolo di Vice Presidente.
In caso di cessazione dallâincarico del Presidente, il Direttore rappresenterĂ legalmente lâassociazione, limitandosi allo svolgimento delle attivitĂ di ordinaria amministrazione, sino alla nomina tempestiva del nuovo Presidente.
Qualora si renda necessario, in via suppletiva, e quando comunque non assuma anche il ruolo di Vicepresidente, il Direttore potrĂ essere chiamato dai rispettivi Organi Sociali a svolgere il ruolo di Segretario dellâAssemblea Regionale dei Soci, del Consiglio Direttivo e dellâUfficio di Presidenza.
LâAssemblea Regionale dei Soci può revocare il Direttore a seguito di un comportamento contrastante con gli scopi dellâAssociazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dellâAssociazione e procedere alla nomina di un nuovo Direttore. In caso di assenza o impedimento di questâultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
Art. 19 - LâUfficio di Presidenza
LâUfficio di Presidenza è eletto dallâAssemblea Regionale dei Soci e rimane in carica per la durata di quattro anni. Ă composto da un minimo di 3 fino a un massimo di 7 componenti. Il Presidente e il Direttore sono componenti di diritto dellâUfficio di Presidenza. Le decisioni dellâUfficio di Presidenza sono assunte con la presenza di almeno la metĂ piĂš uno dei suoi componenti.
Art. 20 - Compiti dellâUfficio di Presidenza
LâUfficio di Presidenza affianca il Presidente e il Direttore nellâesercizio delle loro funzioni e, in particolare, indirizza e coordina le attivitĂ associative.
In particolare, lâUfficio di Presidenza:
- a. realizza su delega del Consiglio Direttivo eventuali attivitĂ inerenti gli indirizzi politici e strategici individuati dallâAssemblea Regionale dei Soci;
- b. svolge su delega del Consiglio Direttivo le funzioni di ordinaria amministrazione dellâAssociazione;
- c. esprime pareri in relazione alla necessitĂ di ricorrere a collaboratori, demandando al Direttore gli atti giuridici conseguenti;
- d. predispone per il Consiglio Direttivo, in caso di mancata nomina dellâAmministratore, il bilancio consuntivo;
- e. in caso di comprovata urgenza, può decidere la sospensione immediata della qualifica di socio;
- f. svolge ogni altro compito che gli sia demandato dal Consiglio Direttivo.
Art. 21 - Amministratore
Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare lâAmministratore.
LâAmministratore, qualora nominato, avrĂ il compito di predisporre il bilancio consuntivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo.
LâAmministratore avrĂ , inoltre, il compito della gestione finanziaria dellâAssociazione.
Art. 22 - Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico, qualora istituito dallâAssemblea Regionale dei Soci, è organismo di consulenza e ricerca di Legambiente Toscana APS, opera in autonomia ma in stretta relazione con il Consiglio Direttivo e con il Comitato Scientifico nazionale di Legambiente. Ne fanno parte studiosi ed esperti dei vari settori e delle varie discipline ambientali che si riconoscono nei valori e nelle finalitĂ dellâAssociazione, contenuti nel presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo ne elegge la Presidenza e nomina i singoli componenti del Comitato, che rimangono in carica quattro anni.
Le attivitĂ del Comitato Scientifico, cosĂŹ come le sue modalitĂ organizzative, sono definite e disciplinate da apposito regolamento.
Il Presidente del Comitato Scientifico è invitato permanente del Consiglio Direttivo.
Art. 23 - Centro di Azione Giuridica (CEAG)
Il Centro di Azione Giuridica, qualora istituito dallâAssemblea Regionale dei Soci, è organismo di consulenza e coordinamento delle iniziative giudiziarie e legali di Legambiente Toscana. Esso è, inoltre, luogo di studio ed elaborazione che si pone al servizio dei soci di Legambiente Toscana APS per la consulenza e lâassistenza in materia di promozione e tutela dei diritti civili e dellâambiente, anche nellâambito del procedimento di formazione degli atti normativi e dei diversi procedimenti amministrativi. Ne fanno parte avvocati, giuristi e operatori del diritto che condividono i valori e gli obiettivi del CEAG e si conformano allo spirito e alle finalitĂ del presente Statuto.
Il Centro di Azione Giuridica opera in collegamento con gli organismi dirigenti dellâAssociazione e con il CEAG nazionale, sulla base di un proprio regolamento.
Il Consiglio Direttivo ne elegge la Presidenza, che rimane in carica quattro anni. Le attivitĂ del CEAG, cosĂŹ come le sue modalitĂ organizzative, sono definite e disciplinate da apposito regolamento.
Il Presidente del CEAG è invitato permanente del Consiglio Direttivo.
Art. 24 - Servizio di Vigilanza Ambientale (SVA)
Il Servizio di Vigilanza Ambientale (SVA), qualora istituito dallâAssemblea Regionale dei Soci, è un Socio-Circolo tematico di Legambiente Toscana APS, che gestisce e coordina le attivitĂ di vigilanza ambientale sul territorio regionale, con autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.
La vigilanza ambientale dellâassociazione si esplica a livello territoriale attraverso i Raggruppamenti di guardie ecologiche volontarie di Legambiente, in collegamento con gli organismi dirigenti regionali e locali dellâassociazione, secondo modalitĂ definite e disciplinate da apposito regolamento.
Art. 25 - Libri sociali
LâAssociazione deve tenere le seguenti scritture:
- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dellâAssemblea Regionale dei Soci;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze dellâUfficio di Presidenza.
LâAssociazione deve altresĂŹ tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dellâOrgano di Controllo, qualora questo sia stato istituito.
LâAssociazione ha inoltre lâobbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore Legale dei conti, qualora questo sia stato istituito.
LâAssociazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attivitĂ in modo non occasionale.
FUNZIONAMENTO, INCOMPATIBILITĂ E GARANZIE
Art. 26 - IncompatibilitĂ e limiti delle cariche
La candidatura e l'elezione in organismi di rappresentanza istituzionale di Comuni, Province, CittĂ Metropolitane, Regioni e Parlamento è incompatibile con la carica di delegato dellâAssemblea Regionale dei Soci, di membro del Consiglio Direttivo, di Presidente, di Direttore e di componente dellâUfficio di Presidenza. Pertanto, la candidatura o l'elezione comportano la decadenza immediata da qualsiasi carica sociale in essere e l'impossibilitĂ di candidarsi a qualsiasi organo associativo.
Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno di Legambiente Toscana e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacati e altre organizzazioni politiche di livello regionale, riferiti a: Presidente, Direttore e Consiglio Direttivo.
Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora venga avanzata richiesta motivata dallâinteressato al Consiglio Direttivo e concessa da questâultimo per ragioni ben comprovate.
Si considerano, inoltre, in situazione dâincompatibilitĂ coloro che, per conto proprio o di terzi, abbiano interessi il cui soddisfacimento comporti il sacrificio e/o la contrazione degli interessi associativi.
Chiunque si trovasse in questa posizione ha l'obbligo di darne notizia al Consiglio Direttivo ed ha altresĂŹ l'obbligo di astenersi dalle discussioni e deliberazioni dell'Assemblea Regionale dei Soci, del Consiglio Direttivo, dellâUfficio di Presidenza sui punti sui quali sia in conflitto di interesse.
A partire dallâentrata in vigore del presente Statuto, non si può ricoprire la carica di Presidente e di Direttore per piĂš di tre mandati consecutivi. Ă possibile la deroga di un unico ulteriore mandato, su decisione motivata dellâAssemblea Regionale dei Soci.
Art. 27 - Relazioni associative con Legambiente Nazionale
Legambiente Toscana APS aderisce alla rete territoriale di Legambiente di cui è socia. Tale adesione assicura la possibilitĂ di utilizzare il logo di Legambiente (Cigno verde con la scritta LEGAMBIENTE nera sottostante) e di rappresentare lâassociazione a livello regionale. Con lâadesione, che viene rinnovata ogni anno in base a quanto stabilito dallo Statuto di Legambiente Nazionale, Legambiente Toscana APS sâimpegna a rispettare quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento nazionali in materia di relazioni associative, conservazione del patrimonio, partecipazione democratica dei soci e confronto con le aspirazioni e gli obiettivi comuni. Legambiente Toscana APS, inoltre, condivide i valori associativi, le pratiche del lavoro territoriale, la solidarietĂ sociale e le finalitĂ ultime di politica ambientale dellâAssociazione.
Legambiente Nazionale ha il compito e la responsabilitĂ di verificare il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.
In caso di gravi violazioni dei principi statutari, delle normative vigenti, delle deliberazioni assunte dallâAssemblea dei Delegati di Legambiente Nazionale e/o in caso di comportamenti comunque lesivi dell'integritĂ dell'associazione, e a seguito di un richiamo formale infruttuoso, su proposta motivata della Segreteria Nazionale, il Presidente Regionale è tenuto a convocare, entro massimo 30 giorni, lâAssemblea Regionale dei Soci di Legambiente Toscana APS, al fine di deliberare sullâeventuale scioglimento dei propri organismi direttivi.
Qualora non si proceda alla convocazione dellâAssemblea, gli organismi regionali dellâAssociazione sâintendono formalmente decaduti.
La Segreteria Nazionale, alla prima riunione utile, successiva alla decadenza o al provvedimento di scioglimento, designa un coordinatore regionale, che ha il compito di garantire la continuitĂ operativa di Legambiente Toscana APS e di convocare lâAssemblea Regionale dei Soci per lâelezione dei nuovi organismi direttivi da tenersi entro massimo nove mesi dal provvedimento di scioglimento.
Il Coordinatore è fornito di pieni poteri, compreso quello della rappresentanza legale dellâAssociazione, di cui allâart. 15, e cessa la carica con lâelezione dei nuovi organismi direttivi di Legambiente Toscana APS.
Qualora lâAssemblea Regionale dei Soci non dovesse deliberare lo scioglimento dei propri organismi direttivi, Legambiente Nazionale potrĂ intervenire attraverso la propria Assemblea dei Delegati adottando i provvedimenti urgenti del caso e/o ritirando lâaffiliazione.
Art. 28 - Limiti ai compensi degli organi amministrativi e di controllo e ai lavoratori
Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo dell'Associazione previsti dal presente Statuto e a coloro che prestino lavoro per l'associazione si applicano le disposizioni, nei limiti previsti dallâart. 8 comma a) del Codice del Terzo Settore e secondo le previsioni e i dispositivi dellâart. 16 del Codice medesimo.
Art. 29 - Patrimonio dellâAssociazione
Il patrimonio dellâAssociazione è costituito dai beni mobili e immobili che provengono allâAssociazione a qualsiasi titolo da associati, privati, enti pubblici, tramite elargizioni o contributi esattamente destinati allâincremento del patrimonio.
Il patrimonio è inoltre incrementato dalle quote annuali dei soci e/o da altre contribuzioni supplementari degli associati, qualora gli organi dirigenti preposti lo deliberino.
Alle spese occorrenti per il funzionamento dellâAssociazione si provvederĂ con le contribuzioni degli associati e coi proventi delle attivitĂ associative.
Ă fatto divieto allâAssociazione di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e avanzi di gestione delle attivitĂ fra gli associati, i collaboratori, i dipendenti, i componenti degli organi associativi, anche dopo lo scioglimento del vincolo associativo e a terzi. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dellâAssociazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi.
LâAssociazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attivitĂ da:
- le quote associative e i beni con esse acquistati;
- beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni e/o donazioni conferiti dai soci o da terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- attivitĂ di raccolta fondi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi da attivitĂ dâinteresse generale e da attivitĂ diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e delle altre norme vigenti in materia;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- altre entrate, anche di natura commerciale, comunque compatibili coi principi e le finalitĂ dellâAssociazione.
LâAssociazione potrĂ reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che allâestero, presso privati, Istituzioni e/o Enti pubblici.
L'Associazione non risponde per le obbligazioni contratte dai suoi Soci-Circoli, in quanto essi sono dotati di propria e piena autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile.
Art. 30 - Esercizio sociale e Bilancio
Lâesercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio sociale lâAssemblea Regionale dei Soci approva il Bilancio consuntivo entro il 30 aprile dellâanno successivo.
Il Bilancio consuntivo può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o entrate siano inferiori al limite previsto dallâart. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (attualmente di 220.000,00 euro).
In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dellâAssociazione, il Consiglio Direttivo provvederĂ a redigere il Bilancio dâesercizio, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto finanziario, con lâindicazione dei proventi e degli oneri dellâente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, lâandamento economico e finanziario dellâente, e le modalitĂ di perseguimento delle finalitĂ statutarie. PotrĂ predisporre anche il Bilancio Sociale, per facoltĂ o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Il Bilancio consuntivo viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Regionale dei Soci per la sua discussione e approvazione.
Il Bilancio di esercizio dovrĂ essere depositato presso la sede dellâAssociazione negli otto giorni che precedono lâAssemblea Regionale dei Soci convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrĂ prenderne visione.
Una volta approvato, il Bilancio rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.
GARANZIE E SCIOGLIMENTO
Art. 31 - Organo di Controllo
LâAssemblea Regionale dei Soci, qualora lâAssociazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui allâart. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale. Qualora lâAssemblea Regionale dei Soci deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo e uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nellâapposito Registro dei Revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i docenti universitari di ruolo in materie economiche e/o giuridiche; possono essere sia soci che non soci. Qualora invece lâAssemblea Regionale dei Soci si doti di un organo collegiale, lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate.
In entrambi i casi, che sia organo monocratico o collegiale, si applica lâart. 2399 del Codice Civile in materia di cause dâineleggibilitĂ e di decadenza.
LâOrgano di Controllo dura in carica per quattro esercizi e può essere rieletto.
LâOrgano di Controllo vigila sullâosservanza della Legge e dello Statuto, oltre che sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonchĂŠ sullâadeguatezza dellâassetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto precipuamente incaricato della revisione legale dei conti.
LâOrgano di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dellâosservanza delle finalitĂ civiche, solidaristiche e di utilitĂ sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.
I componenti dellâOrgano di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti dâispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere notizie agli amministratori dellâAssociazione circa lâandamento delle operazioni sociali o intorno a determinati affari.
Art.32 - Revisione Legale dei conti
LâAssemblea Regionale dei Soci, qualora ricorrano i presupposti di cui allâart. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un Revisore Legale dei conti o una societĂ di revisione legale, iscritti nellâapposito registro.
Il Revisore Legale dei conti può coincidere con lâOrgano di Controllo, qualora in questâultimo organismo tutti i componenti effettivi siano iscritti nellâapposito Registro dei Revisori legali. Il Revisore Legale dei conti, qualora nominato, dura in carica per quattro esercizi e può essere rieletto.
Il Revisore Legale dei conti ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile dellâassociazione, di esaminare in via preliminare i suoi bilanci e di redigere una relazione di accompagnamento ai medesimi.
Il Revisore Legale dei conti ha altresĂŹ facoltĂ di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, sia pure senza diritto di voto.
Lâeventuale attivitĂ del Revisore Legale dei conti deve risultare da appositi verbali, riportati in un libro delle sue adunanze, nel quale devono essere riportate anche le relazioni di accompagnamento ai bilanci.
Art. 33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio di Legambiente Toscana APS sono deliberati dallâAssemblea Regionale dei Soci, convocata in forma straordinaria, con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.
In caso di scioglimento, il patrimonio dellâAssociazione, dedotte le passivitĂ , verrĂ devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico, previo parere positivo dellâUfficio di cui allâart. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.
Nelle more dellâistituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dovrĂ essere richiesto parere allâorganismo di controllo normato ai sensi dellâart. 148 comma 8 del DPR 917/86 in combinato disposto con lâart. 8 comma 23 del Decreto Legge n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e/o riserve ai soci. In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione e motivo, il socio non ha diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale nĂŠ la restituzione della quota associativa.
Art. 34 - Fonti normative
Il funzionamento dellâAssociazione è disciplinato, oltre che dal presente Statuto e dai regolamenti interni, dalle norme del Codice del Terzo Settore, dalla legislazione vigente in materia e dalle norme del Codice Civile relative alle associazioni.
Art. 35 - Norme transitorie
Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata allâiscrizione dellâAssociazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data dâiscrizione allo stesso Registro.
Le clausole previste nel presente Statuto non compatibili con il Decreto Legislativo n. 117/2017 cesseranno di avere efficacia dall'iscrizione nel RUNTS, ivi inclusa la cessazione nella denominazione della locuzione di Organizzazione non lucrativa di utilitĂ socialeâ o lâacronimo equivalente âONLUSâ.
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Firenze, lĂŹ 17 marzo 2023